Fatti
X. è proprietario di un immobile nel Cantone di Glarona, che utilizza come seconda abitazione. L'amministrazione fiscale del Cantone di Glarona ha fissato, nel periodo fiscale 2001, il valore locativo imponibile di questa seconda abitazione in base al valore locativo di mercato. X. ha richiesto senza successo che il valore locativo del suo immobile per l'imposta cantonale fosse ridotto al 60% del valore locativo di mercato, così come avviene nel Cantone di Glarona per la proprietà abitativa occupata dal proprietario come residenza principale.Legge
Il TF stabilisce che la normativa emanata dal Gran Consiglio del Cantone di Glarona, in base alla quale il valore locativo delle seconde abitazioni è tassato al valore di mercato, mentre per le prime abitazioni è applicato un valore locativo ridotto al 60% del valore di mercato, è conforme alla LTF e al principio di uguaglianza giuridica. La distinzione tra prime e seconde abitazioni è ammissibile, in quanto la promozione della proprietà abitativa nella residenza principale è un obiettivo costituzionale che giustifica…