Fatti
Lo Stato di Israele ha presentato reclamo contro le decisioni dell'Ufficio esecuzioni di Berna-Mittelland, con le quali è stata negata la proroga del termine per la presentazione dell'opposizione a un precetto esecutivo e l'opposizione è stata respinta come tardiva. Il Tribunale federale ha respinto il reclamo.Legge
Il Tribunale federale ha affermato che, per la proroga del termine per la presentazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 LEF, l'Ufficio esecuzioni ha un potere discrezionale, tenendo conto delle circostanze concrete. Nel caso in esame, il termine di dieci giorni per la presentazione dell'opposizione è iniziato il 21 agosto 2009 e si è concluso il 31 agosto 2009. L'opposizione del 6 ottobre 2009 sarebbe stata tempestiva solo con una proroga del termine di 36 giorni.
Il Tribunale federale ha ritenuto ammissibile che l'autorità di vigilanza considerasse ragionevole una proroga del termine di soli un mese, quindi fino alla fine di settembre 2009. Ciò tenendo conto del fatto che lo Stato di Israele disponeva di un rappresentante legale in Svizzera e che era stato informato dell'avvio…