Art. 33 LEF
Modificazione e restituzione
1 I termini fissati nella presente legge non possono essere modificati mediante accordo delle parti.
2 Un termine più lungo o una proroga possono essere concessi alla parte interessata nel procedimento, se abita all’estero o se deve essere avvisata mediante pubblicazione.
3 La parte interessata nel procedimento può rinunciare ad avvalersi dell’inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse.
4 Chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Esecuzione contro uno Stato estero; termine per interporre opposizione10 citazioni
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2Ammissibilità dell'azione di accertamento secondo l'art. 85a LEF10 citazioni
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3Completamento del reclamo10 citazioni
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4Art. 33 cpv. 2 e 88 cpv. 1 LEF5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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20 citazioni
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16 citazioni26/10/2005 · 16 citazioni de
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Apertura della procedura fallimentare15 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.