Art. 33 LEF

Modificazione e restituzione

1 I termini fissati nella presente legge non possono essere modificati mediante accordo delle parti.
2 Un termine più lungo o una proroga possono essere concessi alla parte interessata nel procedimento, se abita all’estero o se deve essere avvisata mediante pubblicazione.
3 La parte interessata nel procedimento può rinunciare ad avvalersi dell’inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse.
4 Chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Esecuzione contro uno Stato estero; termine per interporre opposizione
    · 07/10/2010 · 10 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ammissibilità dell'azione di accertamento secondo l'art. 85a LEF
    · 16/02/1999 · 10 citazioni Riassunto
  3. 3
    Completamento del reclamo
    · 20/04/1988 · 10 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 33 cpv. 2 e 88 cpv. 1 LEF
    · 14/01/1975 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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