Fatti
In una procedura esecutiva, il rappresentante della debitrice ha rinunciato, in una lettera ai creditori, sia all'opposizione che al rispetto del termine di pagamento di 20 giorni. Dopo che l'ufficio esecuzioni ha notificato il precetto esecutivo alla debitrice, il rappresentante di due creditrici ha già il giorno successivo depositato la richiesta di proseguire l'esecuzione. Tuttavia, l'ufficio esecuzioni ha respinto tale richiesta indicando che poteva essere depositata solo almeno 20 giorni dopo la notifica del precetto esecutivo. Le due creditrici si sono lamentate di questa decisione.Legge
La Camera esecuzioni e fallimenti ritiene che il termine di cui all'art. 88 cpv. 1 LEF non sia stato istituito solo nell'interesse del debitore, ma anche nell'interesse di terzi. Infatti, i creditori hanno anche un interesse a che questo termine non venga arbitrariamente abbreviato o soppresso dal debitore, in particolare per quanto riguarda…