Fatti
La Personalfürsorgestiftung G. ha presentato un reclamo presso l'autorità cantonale di vigilanza in merito a una procedura di esecuzione forzata. Dopo la scadenza del termine di ricorso, la Stiftung ha tentato di integrare il suo reclamo iniziale, ma l'autorità cantonale ha rifiutato. La Stiftung ha quindi adito il Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha confermato il rigetto del supplemento di denuncia da parte dell'autorità cantonale. In virtù dell'art. 17 LEF, i termini di ricorso sono termini legali che in linea di principio non possono essere prorogati, salvo le eccezioni previste dalla legge (art. 66 cpv. 2-5 LEF, art. 33 LEF). Nel caso di specie, non si applica alcuna di queste eccezioni. Inoltre, il rappresentante legale della Stiftung era ben informato della procedura di esecuzione forzata, quindi la ratifica a posteriori del…