Fatti

La società [Y.] è titolare di tre brevetti svizzeri relativi a processi di produzione dell'antibiotico doxiciclina. La società X. commercializza dal 1983 un prodotto farmaceutico contenente doxiciclina. [Y.] ha citato in giudizio X. per cessare la distribuzione di doxiciclina o di prodotti che la contengono, sostenendo che X. violerebbe i suoi brevetti. Il Tribunale commerciale del Cantone di Zurigo ha accolto la richiesta di [Y.] per la durata di validità di due dei suoi brevetti, a meno che la doxiciclina non provenisse da [Y.] o non fosse prodotta secondo un processo non coperto dai brevetti. X. ha presentato ricorso contro questa sentenza.

Legge

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso di X. La presunzione di rischio di ripetizione della violazione, dedotta dal Tribunale commerciale dalla precedente violazione dei brevetti di [Y.], è in linea di principio ammissibile. Tuttavia, il Tribunale federale ritiene che il divieto pronunciato dal Tribunale commerciale vada troppo oltre, in quanto impone a X. l'onere della prova per ogni futura immissione in commercio di doxiciclina. Infatti, l'art. 67 cpv. 2 LBI non capovolge l'onere della prova, ma si limita ad attenuare i requisiti probatori per il titolare del…