Fatti

L'ufficio del pubblico ministero di Stoccarda presentò, nel settembre 1994, dicembre 1994 e luglio 1995, richieste di assistenza giudiziaria alle autorità svizzere in un procedimento penale contro R., [C.] e altri coinvolti. Gli imputati sono sospettati di aver violato la legge tedesca sul controllo delle armi da guerra e la legislazione tedesca sull'economia estera. L'Ufficio del pubblico ministero federale accolse la richiesta di assistenza giudiziaria e la concesse. Ordinò perquisizioni e sequestrò documenti per un totale di circa 100 fascicoli federali. Con decisione finale dell'8 maggio 1996, l'Ufficio del pubblico ministero federale dispose che una parte dei documenti sequestrati dovesse essere trasmessa alle autorità tedesche in originale. [C.], B. e D. presentarono ricorsi di diritto amministrativo contro questa decisione finale.

Il Tribunale federale unificò i ricorsi di diritto amministrativo e li rigettò, nella misura in cui vi si pronunciò. I ricorrenti sostenevano che la maggior parte dei documenti che l'Ufficio del pubblico ministero federale intendeva trasmettere alle autorità tedesche non si riferivano all'oggetto del procedimento penale tedesco e quindi non potevano essere trasmessi.

Legge

Il Tribunale federale esaminò l'ammissibilità dell'assistenza giudiziaria e stabilì che l'ammissibilità dell'assistenza giudiziaria è disciplinata in via generale dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e dal trattato aggiuntivo concluso tra la Svizzera e la Germania. Il procedimento davanti alle autorità svizzere è disciplinato dalla legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dal relativo regolamento d'esecuzione.

Il Tribunale federale riconobbe che i ricorrenti sostenevano principalmente che la maggior parte dei documenti che l'Ufficio del pubblico ministero federale intendeva trasmettere alle autorità tedesche non si riferivano all'oggetto del procedimento penale tedesco e quindi non potevano essere trasmessi. Questa censura è ammissibile secondo quanto detto. Il Tribunale federale esaminò la censura e stabilì che l'Ufficio del pubblico ministero federale aveva selezionato i documenti da trasmettere alle autorità tedesche e che i ricorrenti non avevano dimostrato che determinati documenti non sarebbero stati rilevanti con certezza nel procedimento penale tedesco.

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