Fatti

La signora [A.], nata nel 1957, ha iniziato a percepire una rendita AI completa a partire dal 1° febbraio 2013. La Cassa pensioni competente per il suo rapporto previdenziale, la Previdenza B., ha dichiarato il recesso dal contratto di previdenza complementare, in quanto [A.] aveva omesso di comunicare che era stata incapace al lavoro per diversi mesi nel 2010 e si trovava in trattamento medico. [A.] ha presentato ricorso al Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Basilea Città, al fine di ottenere la considerazione dell'intero importo della prestazione di libero passaggio versato nel calcolo della sua rendita LPP. Il tribunale ha respinto il ricorso. [A.] ha presentato reclamo al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale accoglie il reclamo. Esso afferma che, secondo la giurisprudenza (DTF 130 V 9), il recesso dal contratto di previdenza complementare riguarda solo la parte di previdenza complementare appena costituita, ma non la prestazione di uscita acquisita presso la precedente Cassa pensioni. L'art. 14 cpv. 1 LFLP garantisce la copertura previdenziale complementare nell'ambito delle prestazioni di uscita versate, per cui non può essere apposta su di essa una nuova riserva. Ciò esclude anche una riserva con effetto retroattivo e un recesso ad essa correlato. La prestazione di libero…