Fatti
In questo caso si trattava dell'obbligo di informazione del debitore X. nei confronti dell'Ufficio esecuzioni di Sciaffusa nell'ambito di un pignoramento successivo. La creditrice Y. AG aveva richiesto il pignoramento successivo di 100 azioni al portatore della A. AG, in quanto X. ne sarebbe l'azionista unico. L'Ufficio esecuzioni ha intimato a X., sotto minaccia di pena, di comunicare i proprietari di tali azioni. X. si è opposto a questa richiesta e si è rivolto al Tribunale superiore del Cantone di Sciaffusa in qualità di autorità di vigilanza. Quest'ultimo ha respinto il suo reclamo. Successivamente, X. ha presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che il debitore è obbligato, ai sensi dell'art. 91 LEF, a fornire all'Ufficio esecuzioni informazioni sui suoi beni, anche se non si trovano sotto la sua custodia diretta. Ciò vale anche per i valori patrimoniali che potrebbero appartenere a terzi. L'Ufficio esecuzioni deve valutare la…