Fatti
I proprietari dei fondi n. 11, 44, 66, 2455 e 2477 hanno costituito per contratto del 17 luglio 1952 un diritto di passaggio. Questo diritto di passaggio è stato modificato negli anni '70 durante la ricostruzione dei fondi n. 11 e 44, con il passaggio ora realizzato attraverso un tunnel di 2,75 m di altezza sul fondo n. 44. Il ricorrente X. ha acquistato nel 2008 il fondo n. 2477 gravato da questo diritto di passaggio. Egli ha successivamente chiesto il ripristino del diritto di passaggio iniziale, richiesta respinta dalle autorità cantonali. Il Tribunale federale conferma tale rigetto.Legge
Secondo la giurisprudenza, il contenuto e l'estensione di un diritto di passaggio possono essere determinati da un'installazione fisica visibile, come in questo caso un tunnel. Anche se il registro fondiario menziona solo in modo generale un "diritto di passaggio", il terzo acquirente non può avvalersi di questa iscrizione se ha potuto constatare sul posto le caratteristiche effettive del passaggio.
Nel caso di specie, il ricorrente ha potuto osservare l'esistenza del tunnel e le sue dimensioni durante la visita del bene prima dell'acquisto. Egli non può quindi invocare la sua buona fede…