Fatti
La ricorrente, una cittadina tedesca nubile, è entrata in Svizzera nel 1964 con un permesso di tirocinio. Dopo la scadenza di tale permesso, le è stato rilasciato un permesso di soggiorno ordinario valido fino al 31 marzo 1967. Nell'ottobre 1966, le autorità hanno appreso che la ricorrente intratteneva dal finire dell'ottobre 1964 relazioni adulterine con un cittadino tedesco sposato, domiciliato a Sciaffusa. Sulla base dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS, la polizia degli stranieri del Cantone di Zurigo ha revocato il suo permesso di soggiorno l'8 novembre 1966 a causa di un comportamento che turbava il matrimonio e contrario ai buoni costumi. La ricorrente ha fatto ricorso contro questa decisione, ma il ricorso è stato respinto dal Consiglio di Stato il 19 gennaio 1967. La ricorrente ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 Cost.Legge
Il Tribunale federale ritiene che lo straniero abbia la qualità per impugnare mediante ricorso di diritto pubblico la revoca del suo permesso di soggiorno, nella misura in cui questa lede i suoi diritti costituzionali. Secondo l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS, il permesso di soggiorno può essere revocato se il comportamento dello straniero "dà luogo a gravi lamentele". Questo concetto si riferisce a un comportamento che lede l'ordine pubblico e i buoni costumi del Paese ospitante, al di là della semplice sfera privata. Nel…