Fatti
Hans M. percepisce dalla Cassa militare di assicurazione una rendita d'invalidità basata su un grado d'invalidità di un terzo. Con decisione del 28 aprile 1978, la Cassa militare di assicurazione ha rifiutato di rivedere al rialzo il grado d'invalidità. Con lettera del 29 aprile 1978, ha informato il suo assicurato che, tenuto conto della rendita dell'assicurazione invalidità (AI) che gli è dovuta, la rendita della Cassa militare di assicurazione (CM) sarebbe stata ridotta di 607,50 CHF conformemente all'art. 45 LAI, in modo che gli sarebbe stato versato solo 18,45 CHF al mese a decorrere dal 1° aprile 1978. Hans M. ha presentato reclamo presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta e ha chiesto che la sua rendita CM gli venga versata senza riduzione, ovvero 625,95 CHF al mese. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni tuttavia non è entrato nel merito del ricorso, ritenendo che questo non riguardasse la decisione del 28 aprile 1978, ma solo la lettera del 29 aprile 1978 relativa alla riduzione della rendita, la quale costituiva solo una comunicazione preliminare ai sensi dell'art. 11 cpv. 5 LAM e non una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 LAM.Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che la riduzione della rendita ai sensi dell'art. 45 LAI abbia carattere di decisione e debba quindi essere notificata sotto forma di decisione impugnabile, conformemente all'art. 5 cpv. 1 LPAn. Tuttavia, le regole di procedura particolari della Cassa militare di assicurazione prevedono un "preavviso" preliminare alla decisione formale (art. 11 cpv. 5 LAM), il quale non costituisce una decisione impugnabile.
Nel caso di specie, la lettera del 29 aprile 1978 non corrisponde a un semplice preavviso ai sensi dell'art. 11 cpv. 5 LAM, poiché fissa un termine di opposizione di un mese per "eventuali obiezioni contro la riduzione", il…