Fatti

Il 17 agosto 1953, si è verificato un incidente in un cantiere a Zurigo che ha coinvolto una gru a torre. Il gruista Fritz Weibel, dipendente dell'imprenditore J. Piller, ha urtato il dispositivo di sicurezza provvisorio del binario della gru, causando il ribaltamento della gru e la caduta di una parte del tetto e dei ponteggi dell'edificio in costruzione, mettendo in pericolo operai, studenti e passanti. Alois Kym, il capocantiere di Piller, e Otto Schwaller, il montatore della società proprietaria della gru, sono stati perseguiti per messa in pericolo per violazione delle regole dell'arte edilizia (art. 229 cpv. 2 CP) e per rimozione o mancata installazione di dispositivi di sicurezza (art. 230 CP). Il tribunale distrettuale di Zurigo li ha entrambi condannati per messa in pericolo per violazione delle regole dell'arte edilizia. In appello, il tribunale cantonale ha assolto Weibel ma ha condannato Kym e Schwaller a un'ammenda di 80 franchi ciascuno per lo stesso reato.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso di Schwaller. Ritiene che gli art. 229 e 230 CP si applichino indipendentemente dalle disposizioni della normativa sulla prevenzione degli infortuni relativi all'utilizzo delle gru (art. 38 dell'ordinanza del 22 giugno 1951 e art. 66 LAINF), in quanto queste ultime mirano alla tutela degli interessi dell'assicurazione infortuni obbligatoria, mentre gli art. 229 e 230 CP tutelano la vita e l'integrità fisica delle persone in sé.

Sebbene il gruista Weibel abbia segnalato la mancanza di sicurezza, il Tribunale ritiene che Schwaller, in quanto responsabile dell'installazione e dello smontaggio delle gru, avesse l'obbligo di assicurarsi che i dispositivi di sicurezza fossero in atto, anche se non aveva direttamente proceduto alla riduzione della lunghezza del binario. Il fatto che abbia…