Art. 230 CP

1. Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altrimenti inservibili o mette fuori uso apparecchi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un’altra azienda, ovvero gl’infortuni che possono essere cagionati da macchine, chiunque, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare tali apparecchi, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 73_IV_227
    28/11/1947 · 2 citazioni
  2. 2
    Art. 129 cpv. 1 CP, esposizione a pericolo della vita altrui. 1. Pericolo di morte imminente (consid. 2). 2. Nozione dell'atto commesso scientemente (consid. 3). a) la volontà è pure necessaria, b) il dolo eventuale non…
    · 08/03/1968 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 28/01/1955 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 76_IV_74
    28/05/1950 · 0 citazioni
  5. 5
    DTF 76_IV_76
    05/04/1950 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.