Art. 230 CP
1. Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altrimenti inservibili o mette fuori uso apparecchi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un’altra azienda, ovvero gl’infortuni che possono essere cagionati da macchine, chiunque, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare tali apparecchi, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 73_IV_2272 citazioni28/11/1947 · 2 citazioni
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2Art. 129 cpv. 1 CP, esposizione a pericolo della vita altrui. 1. Pericolo di morte imminente (consid. 2). 2. Nozione dell'atto commesso scientemente (consid. 3). a) la volontà è pure necessaria, b) il dolo eventuale non…0 citazioni
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31. Art. 269 PPF0 citazioni
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4DTF 76_IV_740 citazioni28/05/1950 · 0 citazioni
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5DTF 76_IV_760 citazioni05/04/1950 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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2 citazioni12/12/2019 · 2 citazioni de
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.