Fatti

Il Gran Consiglio del Cantone di Zurigo ha deciso il 8 gennaio 2001 una modifica della legge fiscale cantonale, secondo la quale il valore locativo proprio deve essere fissato al massimo al 70% del valore di mercato (§ 21 cpv. 2 lett. a LTB) e il valore fiscale patrimoniale in singoli casi deve essere perseguito al 90% del valore di mercato effettivo (§ 39 cpv. 4 LTB). Niklaus Scherr e l'Associazione degli inquilini di Zurigo hanno presentato ricorso contro queste disposizioni.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso. La fissazione del valore locativo proprio al massimo al 70% del valore di mercato è compatibile con la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale una fascia dal 60 al 70% del valore di mercato è ammissibile. Il Cantone deve garantire che questa disposizione sia attuata in conformità con la Costituzione, se necessario attraverso l'adeguamento delle norme di esecuzione.

Anche la regolamentazione per la determinazione del valore fiscale patrimoniale è costituzionalmente ammissibile. La prescrizione che le stime situate al limite superiore della fascia non devono superare il valore di…