Fatti
Il 25 ottobre 1993, [T.], all'epoca di 15 anni e 3 mesi, ha accettato di essere passeggero di una motocicletta guidata dal suo amico R., di 16 anni e 4 mesi. Verso le 23:20, il conducente ha perso il controllo della moto ed è deceduto a causa delle sue ferite. [T.] ha subito varie lesioni. La motocicletta era un veicolo rubato. [T.] ha intentato un'azione contro la compagnia assicurativa del detentore del veicolo, la Zurich Assicurazioni, per ottenere un risarcimento per danni materiali e danno morale. I tribunali cantonali hanno respinto la sua richiesta, ritenendo che avesse commesso una grave colpa accettando di essere passeggero di un conducente privo di patente di guida.Legge
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso di T. Ha ritenuto che il detentore del veicolo, ovvero il suo assicuratore, sia interamente responsabile nei confronti di [T.] in quanto "innocente" passeggero, conformemente all'art. 75 LCStr. La colpa del ladro o del conducente gli è imputabile.
Per quanto riguarda il risarcimento, il Tribunale federale ha stabilito che la colpa di [T.] non poteva comportare la soppressione di qualsiasi diritto al risarcimento, ma solo una riduzione dello stesso in applicazione dell'art. 59 cpv. 2 LCStr.…