Fatti

S. è stata ricoverata presso l'Ospedale Cantonale di Ginevra dal 5 al 14 gennaio 1998, in divisione privata. Il suo assicuratore malattia Assura ha preso a carico la fattura di 10'695 fr. 70 e ha chiesto al Dipartimento dell'azione sociale e della sanità del Cantone di Ginevra (DASS) di partecipare finanziariamente alle spese di ricovero, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni. Il DASS ha respinto questa richiesta, il che ha portato Assura a presentare un ricorso presso il Tribunale amministrativo del Cantone di Ginevra, che ha accolto il ricorso e condannato il DASS a partecipare finanziariamente alle spese di ricovero di S. in divisione privata. Il DASS ha quindi fatto ricorso contro questa sentenza presso il Tribunale federale delle assicurazioni.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha ritenuto che l'art. 49 cpv. 1 LAMal si applichi anche quando un assicurato è ricoverato in divisione privata di un ospedale pubblico o sovvenzionato dai poteri pubblici. Secondo questa disposizione, i forfait coprono al massimo il 50% dei costi imputabili nella divisione comune di questi ospedali, il Cantone dovendo sostenere l'altra parte dei costi. Questa interpretazione deriva dalla nozione di "divisione comune" sviluppata dalla giurisprudenza, che si applica in modo funzionale e non in base…