Fatti
In questo caso, A.M. ha ceduto i suoi crediti salariali alla Banca Rohner AG in virtù di un contratto di prestito concluso il 3 agosto 1983. Dopo l'apertura del fallimento di A.M. il 15 dicembre 1983, la banca ha chiesto all'ufficio delle esecuzioni di calcolare il minimo vitale del debitore, basandosi sulla cessione del salario. L'ufficio ha fissato il minimo vitale a 2'620 franchi, il che la banca ha contestato. Il debitore ha anche fatto ricorso contro questa decisione, chiedendo che il minimo vitale fosse fissato a 1'800 franchi. I vari tribunali cantonali hanno respinto i ricorsi. Il debitore si è quindi rivolto al Tribunale federale.Legge
1. La questione della validità della cessione del salario rientra nel diritto sostanziale e deve quindi essere decisa dal giudice civile. L'ufficio delle esecuzioni e le autorità di vigilanza in materia di esecuzione forzata e fallimento non sono competenti a pronunciarsi su questa questione. Il loro ruolo si limita a verificare sommariamente se la cessione non sia manifestamente nulla.
2. Nel calcolo del minimo vitale ai sensi dell'art. 93 LEF, una parte del reddito della moglie deve essere presa in considerazione. In virtù dell'obbligo legale di mantenimento, il contributo della moglie alle…