Fatti
Il caso riguarda tre persone, X., Y. e Z., che sono state condannate per diffusione di materiale pornografico e violazione dei diritti d'autore. Gli imputati gestivano un negozio di articoli sessuali e prodotti erotici, dove vendevano e noleggiavano riviste e video pornografici a adulti interessati. I prodotti in questione contenevano atti sessuali con escrementi umani o atti di violenza.
Gli imputati sono stati condannati ai sensi dell'articolo 197, cifra 3, del Codice penale svizzero (CP) per diffusione di materiale pornografico e ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera e e f, e comma 2, della legge federale sul diritto d'autore e sui diritti connessi (LDA) per violazione dei diritti d'autore.
Hanno presentato un ricorso in nullità al Tribunale federale, sostenendo che la loro condanna violava la loro libertà di espressione e il loro diritto di proprietà.
Legge
1. Diffusione di materiale pornografico
Il Tribunale federale ha esaminato se la condanna degli imputati per diffusione di materiale pornografico violava la loro libertà di espressione, protetta dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Il Tribunale ha considerato che la diffusione di materiale pornografico può essere limitata per proteggere la morale e i diritti altrui.
Il Tribunale ha stimato che la legge svizzera sulla pornografia, in particolare l'articolo 197, cifra 3, CP, è conforme alla CEDU e che la condanna degli imputati era giustificata per proteggere la morale e i diritti altrui.
2. Violazione dei diritti d'autore
Il Tribunale federale ha anche esaminato se gli imputati avevano violato i diritti d'autore copiando e vendendo video protetti dal diritto d'autore.…