Fatti
La società A. Ltd. ha depositato due ricorsi di diritto pubblico presso il Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale superiore del Cantone di Zurigo del 23 marzo 2001. Tali decisioni avevano respinto le richieste di A. Ltd. volte a far dichiarare esecutiva un lodo arbitrale emesso a Londra il 17 aprile 2000 che condannava la società B. AG al pagamento di alcune somme, nonché ad ottenere la cancellazione definitiva delle esecuzioni. A. Ltd. invocava la violazione del Concordato sull'arbitrato e della Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri. Il Tribunale federale ha respinto i ricorsi.Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto ricordato che il ricorso di diritto pubblico per violazione di trattati internazionali (art. 84 cpv. 1 lett. c LTF) era in passato esente dall'esaurimento delle istanze cantonali. Tuttavia, a seguito della modifica della legge nel 1992, tale ricorso è soggetto a tale requisito, salvo nei casi di doppia imposizione intercantonale e di sequestro di beni di Stati esteri.
Il Tribunale federale ha inoltre precisato che, nell'ambito del ricorso di diritto pubblico per violazione di trattati internazionali, il principio del divieto di far valere nuovi fatti e mezzi di diritto si applica ora, come per gli altri ricorsi di diritto pubblico. Sono ammesse solo alcune eccezioni, in particolare quando i nuovi mezzi sono resi necessari…