Fatti
La Sig.ra A. è nubile e madre single di un figlio minorenne. Per l'anno fiscale 2001 è stata tassata su un reddito imponibile di Fr. 58'600.- e un patrimonio imponibile di Fr. 36'000.-. Ha presentato ricorso contro la tassazione, in quanto la normativa del Cantone di San Gallo sulla tassazione delle famiglie monoparentali viola l'art. 11 LAID. Il Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo ha accolto il ricorso della Sig.ra A. e ha annullato la tassazione. Ha concluso che l'art. 11 cpv. 1 frase 2 LAID, che prescrive un identico sgravio fiscale per famiglie monoparentali e biparentali, è incostituzionale. Tuttavia, la norma deve essere applicata in quanto l'art. 191 Cost. impone l'applicazione di leggi federali incostituzionali. L'Ufficio delle imposte cantonale di San Gallo ha quindi presentato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto l'interpretazione dell'art. 11 cpv. 1 frase 2 LAID. Il testo della norma è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni: i contribuenti vedovi, separati, divorziati e celibi con figli o persone bisognose di assistenza devono ricevere esattamente lo stesso sgravio fiscale dei coniugi tassati congiuntamente. Tuttavia, questa equiparazione tra famiglie monoparentali e biparentali nell'imposizione fiscale si rivela incostituzionale. Da un lato, viola il principio di tassazione secondo la capacità contributiva di…