Fatti

Il locatore R. ha presentato una richiesta di ritenzione dei beni mobili presenti nei locali affittati alla conduttrice S., per un importo di canoni non pagati di 27'360 CHF per il periodo dal 1° giugno 1976 al 1° giugno 1977, nonché 13'600 CHF per il semestre in corso dal 1° giugno 1977 al 1° dicembre 1977. Questa richiesta è stata respinta dall'Ufficio delle esecuzioni e dei fallimenti, e successivamente dall'Autorità di vigilanza del Cantone dei Grigioni. Il locatore ha quindi fatto ricorso al DTF, che ha infine annullato le decisioni precedenti e ordinato all'Ufficio delle esecuzioni e dei fallimenti di rilasciare al locatore un atto di ritenzione per i canoni scaduti di un anno, ossia 21'506.40 CHF dal 1° maggio 1976 al 30 aprile 1977, nonché per quelli del semestre in corso, ossia 10'753.20 CHF dal 1° maggio 1977 al 31 ottobre 1977.

Legge

Il DTF ha ritenuto che l'Ufficio delle esecuzioni e dei fallimenti non possa rifiutare di redigere l'inventario degli oggetti soggetti al diritto di ritenzione del locatore se l'inesistenza di tale diritto non sia manifesta e inequivocabile. Tuttavia, nel caso di specie, il contratto di locazione concluso il 29 agosto 1973 per una durata di 10 anni non è stato validamente risolto, nonostante le allegazioni della conduttrice. Le autorità esecutive non possono quindi pronunciarsi sulla risoluzione anticipata del contratto, che rientra nella competenza del giudice civile.

Inoltre, la determinazione dell'importo dei canoni e dei periodi ai quali si riferiscono è una questione…