Fatti
C., nato nel giugno 1992, ha percepito contributi di assistenza a partire dal 1° settembre 1998 e l'indennità per persone bisognose di assistenza grave dell'AI a partire dal 1° gennaio 2004. Con decisione del 30 settembre 2008, l'ufficio AI ha confermato il diritto fino alla fine di giugno 2010, quando C. ha compiuto 18 anni. Successivamente, con decisione del 16 dicembre 2010, l'ufficio AI ha riconosciuto a C. l'indennità per persone bisognose di assistenza di grado lieve. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha annullato tali decisioni e rinviato il caso all'ufficio AI affinché riesamini il diritto all'indennità per persone bisognose di assistenza.Legge
Il Tribunale federale ha deciso che il raggiungimento della maggiore età di 18 anni non deve essere considerato come il sopraggiungere di un nuovo caso assicurativo. Il diritto all'indennità per persone bisognose di assistenza dei minorenni, pertanto, non può essere riesaminato liberamente e integralmente al compimento della maggiore età, ma solo dal punto di vista del diritto di revisione. Il momento di un eventuale riduzione o soppressione dell'indennità per persone bisognose di assistenza è quindi determinato in base all'art. 88bis cpv. 2 OAI.
La legge non distingue, per quanto riguarda l'indennità per persone bisognose di assistenza, né in relazione al diritto in sé (art. 42 LAI) né per quanto concerne la valutazione della necessità di assistenza (art. 37 OAI), a seconda che la persona assicurata sia minorenne o maggiorenne. Le disposizioni speciali per i minorenni negli art. 42bis, 42ter LAI e negli art. 35bis, 36, 37 cpv. 4,…