Fatti

La richiedente, nata il 22 agosto 1980, soffre in particolare di sindrome di Down. Sua madre ha richiesto il 13 giugno 1983 un assegno per invalidità presso l'assicurazione invalidità. Dopo varie indagini, la Cassa di compensazione del Cantone di Argovia ha concesso alla richiedente, a decorrere dall'11 agosto 1983, un assegno giornaliero di 4 franchi per invalidità lieve ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 LAI. La richiedente ha fatto ricorso contro questa decisione, chiedendo che l'assegno fosse versato a partire dal 1° settembre 1982. Il Tribunale cantonale di Argovia ha confermato la decisione della Cassa, fissando l'inizio del diritto all'assegno al 1° agosto 1983.

Legge

Secondo la giurisprudenza costante, il diritto all'assegno per invalidità sorge solo quando lo stato di invalidità è ampiamente stabilizzato e in linea di principio irreversibile, vale a dire quando sono soddisfatte condizioni analoghe a quelle della variante 1 dell'art. 29 cpv. 1 LAI. Inoltre, il requisito di durata è considerato soddisfatto quando l'invalidità è durata 360 giorni senza interruzione sostanziale. Questo periodo di attesa può iniziare prima del compimento del secondo anno, in analogia al periodo di attesa relativo all'inizio del diritto alla rendita ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI, variante 2.

Secondo la relazione recentemente redatta, lo sviluppo dei bambini affetti da sindrome di Down segue relativamente la norma durante il primo anno, ma se ne discosta nettamente in seguito. A partire da gennaio 1981, la richiedente ha avuto bisogno di fisioterapia a causa del suo ritardo motorio, rendendo più difficili le cure igieniche e il vestirsi. Da maggio 1981, ha anche seguito una terapia alimentare a causa del suo frequente rifiuto di alimentarsi.…