Fatti

Nell'ambito di un divorzio, la moglie attrice ha chiesto al tribunale di prima istanza di ordinare una restrizione nel Registro fondiario sull'immobile appartenente a suo marito al fine di garantire le sue pretese pecuniarie derivanti dal regime matrimoniale. Il tribunale di prima istanza ha accolto questa richiesta. Tuttavia, il tribunale cantonale ha accolto il ricorso del marito e ha revocato questa restrizione nel Registro fondiario. La moglie ha quindi ricorso al Tribunale federale contro questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la restrizione nel Registro fondiario ordinata dal tribunale di prima istanza non costituisse una misura prevista dal diritto federale, ma rientrasse nel diritto cantonale di procedura. Infatti, il diritto federale prevede questa misura solo in alcuni casi specifici, l'unica possibilità prevista in modo generale essendo la menzione nel Registro fondiario di una restrizione di disporre ai sensi dell'art. 960 cpv. 1 n. 1 CC. Ora, le pretese pecuniarie della moglie, come la sua quota degli acquisti e la…