Art. 960 CC
Restrizioni della facoltà di disporre
1 Le restrizioni della facoltà di disporre possono essere annotate per singoli fondi: 1. in virtù di un ordine dell’autorità a garanzia di pretese contestate od esecutive; 2. per effetto di un pignoramento; 3. in virtù di un negozio giuridico per il quale l’annotazione è prevista dalla legge, come nel caso di sostituzioni fedecommissarie.
2 Mediante l’annotazione, le limitazioni della facoltà di disporre diventano efficaci, in confronto ai diritti posteriormente acquisiti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Restrizione della facoltà di disporre annotata nel registro fondiario; art. 960 cpv. 1 n. 1 CC15 citazioni
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2Protezione dell'unione coniugale, art. 169 e segg11 citazioni
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3Restrizioni della facoltà di disporre (art. 960 CC)8 citazioni
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4Blocco di un fondo nel registro fondiario quale garanzia in un processo di divorzio. 1. Una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell'art. 960 cpv. 1 CC non può essere annotata nel registro fondiario in garanz…6 citazioni
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5Registro fondiario. 1. Un'iscrizione già eseguita non può essere impugnata mediante ricorso (art. 956 cp. 2 CC). 2. Ricorso interposto nel caso in cui l'ufficiale del registro, senza respingere la richiesta d'iscrizione…5 citazioni
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61. Quando dev'essere pignorato un immobile non iscritto al nome del debitore? Oltre ai casi previsti nell'art. 10 del regolamento concernente la realizzazione forzata di fondi, occorre prendere in considerazione il fatt…5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Kaufvertrag; vorsorgliche Massnahmen3 citazioni
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3 citazioni
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3 citazioni21/06/2013 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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