Fatti
[A.] ha concesso due prestiti a [B.] nel 1978 e 1979, garantiti dalla cessione di contratti di locazione. Quando [A.] ha avviato un procedimento esecutivo per il rimborso dei prestiti, [B.] ha fatto valere il beneficio di discussione preliminare, ritenendo che i crediti fossero pignorati. La Camera di vigilanza degli uffici esecutivi e fallimentari ha respinto il reclamo di [B.], ritenendo che non si trattasse di veri e propri diritti di pegno, ma di cessioni di crediti a titolo di garanzia.
[B.] ha fatto ricorso contro questa decisione presso la Camera esecutiva e fallimentare del DTF.
Legge
La Camera esecutiva e fallimentare del DTF respinge il ricorso. Essa ritiene che il beneficio di discussione preliminare possa essere invocato solo da un debitore che abbia costituito un vero e proprio pegno, e non da colui che abbia semplicemente ceduto crediti a titolo di garanzia. Ora, nel caso di specie, le garanzie convenute nel contratto di prestito sono più simili a cessioni di crediti…