Fatti

In un contratto misto di vendita e di appalto relativo a un terreno con una casa in costruzione, il tribunale ha dovuto determinare:
  • L'interpretazione di una clausola che trasferisce gli obblighi degli artigiani riguardo alla nuova costruzione dell'acquirente al venditore.
  • La ripartizione dell'onere della prova relativo al rispetto del termine per notificare i difetti, confermando e precisando la giurisprudenza del Tribunale federale.
  • Il significato, per il punto di partenza del termine di prescrizione di cui all'art. 371 cpv. 2 CO, di una clausola che prevede il trasferimento degli utili e dei rischi a una data precisa corrispondente alla data promessa per il completamento della casa.

Legge

Il tribunale ha ritenuto che la clausola di trasferimento degli obblighi degli artigiani non costituisse una esenzione generale dalla garanzia del venditore, ma solo una cessione del diritto di regresso contro gli artigiani. Il venditore rimaneva quindi garante nei confronti dell'acquirente, che poteva far valere i diritti ceduti contro gli artigiani.

Per quanto riguarda il termine di notifica dei difetti, il tribunale ha confermato che l'onere della prova incombe all'acquirente. Tuttavia, poiché il…