Fatti
In più numeri di un settimanale, l'autore G. ha criticato le pratiche commerciali della società A. AG e di B. Quest'ultima e A. AG hanno presentato una denuncia penale contro G. e l'ex caporedattore X. per lesione del credito (art. 160 vecchio CP) e per atti di concorrenza sleale (art. 23 in combinato disposto con l'art. 3 lett. a LCSl). Il Ministero pubblico ha infine incriminato G. e X. per diversi atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 23 in combinato disposto con l'art. 3 lett. a LCSl, a causa di varie dichiarazioni inesatte, ingannevoli e/o inutilmente offensive nell'articolo dell'11 aprile 1991. Il Tribunale cantonale ha condannato G. per diversi atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 23 in combinato disposto con l'art. 3 lett. a LCSl, condannandolo a un'ammenda e al pagamento di un risarcimento a A. AG e B.Legge
Secondo il Tribunale federale, l'infrazione punita dall'art. 23 in combinato disposto con l'art. 3 lett. a LCSl non risiede nella creazione di un'immagine complessiva negativa attraverso le dichiarazioni contenute nell'articolo di giornale, ma nelle dichiarazioni stesse, nella misura in cui denigrano le parti interessate in quanto partecipanti alla concorrenza economica, sono inesatte, ingannevoli o inutilmente offensive, e il loro autore ne è a conoscenza o le accetta quantomeno. L'impressione complessiva creata dall'articolo è rilevante solo per l'interpretazione delle diverse…