Art. 160 CP
Ricettazione
1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite. Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere della ricettazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ricettazione; nozione di reato contro il patrimonio17 citazioni
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2Foro in materia di ricettazione13 citazioni
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3Presupposti per la segnalazione di divieti di entrata nel sistema d'informazione Schengen (SIS)12 citazioni
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4Non sarebbe ammissibile una condanna per tentativo di commissione aggravata del reato (consid. 3.3).7 citazioni
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5DTF 79_IV_163 citazioni01/01/1953 · 3 citazioni
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6Virus informatici; fornitura di indicazioni per l'allestimento di programmi atti al danneggiamento di dati1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Hehlerei, Vorsatz; Willkür17 citazioni
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Hehlerei; Willkür13 citazioni
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12 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.