Fatti
X. (nato nel 1970) ha concluso nella primavera del 1996 un contratto di licenza con il gruppo americano "A." che gli permetteva di distribuire in Europa la versione americana di un supporto dati (CD-ROM) intitolato "B.". Ha fatto stampare 3'000 di questi supporti senza apportarvi modifiche, poi li ha offerti in vendita su Internet in Svizzera e all'estero. Il CD-ROM conteneva nel sommario una sezione intitolata "VIRUS" che, pur non contenendo un programma virale funzionante, comprendeva istruzioni e indicazioni per la creazione di programmi in grado di infettare, distruggere o rendere inutilizzabili i dati. Il Tribunale distrettuale di Zurigo (DTF) ha riconosciuto X. colpevole di deterioramento di dati commesso in modo professionale ai sensi dell'art. 144bis cpv. 2 n. 1 e 2 CP e lo ha condannato a un'ammenda di 300 franchi. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha confermato la dichiarazione di colpevolezza, pronunciato una pena detentiva di due mesi con la condizionale e inflitto a X. un'ammenda di 5'000 franchi. X. ha presentato un ricorso di nullità contro questa sentenza. Il Tribunale di cassazione del Cantone di Zurigo ha annullato la sentenza del Tribunale superiore, che in seguito ha ottenuto una perizia del Prof. U. Maurer del PF di Zurigo e confermato la sua prima sentenza.Legge
Secondo il Tribunale federale, l'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 144bis cpv. 2 n. 1 CP è integrato anche se le indicazioni per la fabbricazione di programmi informatici destinati a deteriorare i dati non sono state elaborate dall'autore stesso. Il testo di legge non fa distinzioni a riguardo. Questa interpretazione estensiva è conforme all'obiettivo della norma, che mira a prevenire la diffusione di conoscenze tecniche…