Art. 144bis CP
1. Chiunque, illecitamente, cancella, modifica o rende inservibili dati registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d’ufficio.
2. Chiunque allestisce, importa, mette in circolazione, propaganda, offre o rende comunque accessibili programmi che sa o deve presumere destinati a scopi di cui al n. 1, o dà indicazioni per allestirli, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole ha agito per mestiere.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Virus informatici; fornitura di indicazioni per l'allestimento di programmi atti al danneggiamento di dati2 citazioni
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2Art. 1 cpv. 1 lett. b e art. 67a AIMP0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Rilascio dalla detenzione1 citazioni
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1 citazioni06/08/2003 · 1 citazioni de
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Scarcerazione condizionale; diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.