Fatti

La Procura penale II del Cantone di Zurigo conduce un’indagine penale per reati previsti dall’art. 259 CP (diffusione di contenuti razzisti) e dall’art. 261bis CP (diffusione di contenuti xenofobi). Viene imputato a persone non identificate di aver pubblicato, nell’estate del 2014, post razzisti su un sito web di una rete sociale.

Il 27 agosto 2014 la Procura ha disposto, con effetto retroattivo per sei mesi, la consegna della cosiddetta "IP-History" (dati del traffico del sito web in questione e dei profili degli utenti coinvolti) nonché dei dati di registrazione dei clienti interessati presso una società di servizi Internet con sede negli Stati Uniti. Il provvedimento si basava sull’art. 273 CPP e sull’art. 32 lett. b della Convenzione sulla criminalità informatica (CCC).

Il Tribunale delle misure coercitive del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso con provvedimento dell’8 settembre 2014, nella misura in cui lo ha esaminato. Contro tale decisione ha proposto ricorso la Procura superiore del Cantone di Zurigo con atto del 10 ottobre 2014 al Tribunale federale. Essa ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’autorizzazione alla sorveglianza richiesta.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso il 14 gennaio 2015 (DTF 141 IV 108).

Legge

1. Verifica della raccolta diretta transfrontaliera di dati del traffico ex art. 32 CCC

Il Tribunale federale ha dapprima verificato se sussistessero i presupposti per un accesso diretto transfrontaliero ai dati del traffico («IP-History») memorizzati presso un provider statunitense, ai sensi dell’art. 32 lett. b CCC. Tale disposizione consente un accesso diretto senza ricorso alla via formale di assistenza giudiziaria, qualora la persona interessata abbia prestato il proprio consenso volontario e legittimo. Nel caso di specie, tuttavia, la Procura non aveva ottenuto un simile consenso. Il provider interessato aveva espressamente insistito sulla via formale dell’assistenza giudiziaria, come emerge dalle sue lettere del 1° luglio e 11 luglio 2014. Non sussisteva pertanto un consenso implicito o volontario. Inoltre, l’art. 32 lett. a CCC (accesso a dati accessibili al pubblico) non era applicabile, poiché la richiesta riguardava dati del traffico non accessibili al pubblico.

2. Principio di territorialità e necessità della via dell’assistenza giudiziaria

Il Tribunale federale ha sottolineato che le misure processuali penali sono in linea di principio soggette al principio di territorialità. Secondo tale principio, le autorità statali non possono porre in essere atti di imperio sul territorio di un altro Stato. Ciò vale in particolare per la raccolta di mezzi di prova o per la sorveglianza delle telecomunicazioni all’estero. La via ordinaria dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve pertanto essere seguita. Nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati Uniti trova applicazione la Convenzione sulla criminalità informatica (CCC) nonché l’Accordo di assistenza giudiziaria tra la Svizzera e gli Stati Uniti (AAUS). La Procura avrebbe quindi dovuto presentare una formale richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi dell’art. 31 CCC o dell’art. 1 n. 1 lett. a AAUS.

3. Distinzione tra dati del traffico e dati anagrafici

Il Tribunale federale ha distinto tra dati del traffico (art. 1 lett. d CCC, art. 273 CPP) e dati anagrafici (art. 18 cpv. 3 CCC, art. 14 LSCPT). I dati del traffico comprendono informazioni sulla comunicazione (ad es. indirizzi IP, timestamp), mentre i dati anagrafici riguardano informazioni sul partecipante stesso (ad es. nome, indirizzo). Per la raccolta di dati del traffico è necessaria un’autorizzazione giudiziaria ai sensi dell’art. 273 cpv. 2 CPP, mentre per le richieste di dati anagrafici non è richiesta alcuna autorizzazione…