Art. 1 AIMP
Oggetto
1 La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:
- a. l’estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda);
- b. l’assistenza per un procedimento penale all’estero (parte terza);
- c. il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta);
- d. l’esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta).
2 …
3 La presente legge s’applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice.
3bis La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda:
- a. reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale ; o b. altri reati, quando il tribunale o l’istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata.
3ter Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un’ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se:
- a. la costituzione del tribunale o dell’istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell’istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale;
- b. la procedura dinanzi al tribunale o all’istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e c. la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera.
4 La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Trattato di assistenza giudiziaria con il Perù, art. 322quater CP (corruzione passiva; caso Fujimori/Montesinos)831 citazioni
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2Domanda di estradizione presentata dalla Serbia-Montenegro nei confronti di una persona perseguita per avere sostenuto organizzazioni sospettate di attentati terroristici; obiezione di reato politico719 citazioni
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3Estradizione domandata da due Stati in concorrenza642 citazioni
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4Estradizione all'Italia di un presunto membro delle "Brigate rosse"246 citazioni
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5Assistenza giudiziaria in materia penale238 citazioni
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6Legge federale relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (LTAGSU): legittimazione del titolare del conto216 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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141 citazioni
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Rechtshilfe an Brasilien104 citazioni
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Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Republik Lettland101 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.