Fatti
[S.], un cittadino italiano domiciliato nel Cantone di Vaud, è stato oggetto di una richiesta di estradizione da parte delle autorità tedesche a causa di una sentenza di condanna a 2 anni e 9 mesi di reclusione per ricettazione, emessa nel 1987 dal Tribunale regionale di Düsseldorf. [S.] è stato arrestato e posto in detenzione provvisoria in Svizzera il 26 giugno 1996. Egli si è opposto senza successo alla sua estradizione, che l'Ufficio federale di polizia ha ordinato il 26 luglio 1996. [S.] ha quindi fatto ricorso al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento di questa decisione e il rifiuto della sua estradizione, in subordine che la pena residua sia eseguita in Svizzera.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'estradizione tra la Svizzera e la Germania sia disciplinata dalla Convenzione europea di estradizione del 1957 e da un accordo bilaterale del 1969, e che il diritto interno svizzero, in particolare l'art. 37 della Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP), sia applicabile solo alle questioni non regolate da tali trattati internazionali.
Il Tribunale federale ha ritenuto che l'art. 37 AIMP, che consentirebbe alla Svizzera di eseguire la pena al posto della Germania, sia contrario al principio della prevalenza del diritto internazionale sul diritto interno. Questo principio deriva dalla natura stessa della…