Fatti
La società Pancommerce AG, specializzata nel commercio internazionale, ha acquistato carta da copia dalla società 3M East AG, filiale di un gruppo internazionale, per rivenderla in Europa orientale. Nel 1974, la 3M East AG ha rifiutato di evadere alcuni ordini della Pancommerce AG per la Romania e la Bulgaria. La Pancommerce AG ha quindi richiesto il risarcimento danni alla 3M East AG.
Il Tribunale commerciale del Cantone di Zurigo ha parzialmente accolto la richiesta della Pancommerce AG, accordandole 171'955 franchi svizzeri. Entrambe le parti hanno presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che il Tribunale commerciale non potesse basarsi sull'art. 191 cpv. 3 CO per il calcolo del risarcimento danni, poiché la Pancommerce AG non era riuscita a provare l'esistenza di un prezzo di mercato. Tuttavia, il Tribunale federale ha ritenuto che il Tribunale commerciale potesse comunque procedere a una valutazione del danno secondo le regole generali dell'art. 42 cpv. 2 CO, quando la prova del danno preciso non è possibile.
Secondo il Tribunale federale, la richiesta della Pancommerce AG mira al risarcimento del mancato guadagno, ovvero la differenza tra il prezzo concordato con la 3M East AG e il prezzo al…