Art. 191 CO
1 Se il venditore non adempie la sua prestazione contrattuale, deve risarcire il danno che ne deriva al compratore.
2 Nei rapporti commerciali il compratore può pretendere come danno la differenza tra il prezzo convenuto ed il prezzo al quale ha acquistato di buona fede un’altra cosa in sostituzione di quella che non gli fu consegnata.
3 Trattandosi di merci che hanno un prezzo di borsa o di mercato egli può pretendere come danno, senza procurarsi la cosa in sostituzione, la differenza fra il prezzo convenuto e quello di borsa o di mercato al giorno dell’adempimento.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Contratto di compravendita, risarcimento del danno3 citazioni
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23 citazioni
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3DTF 49_II_773 citazioni01/01/1923 · 3 citazioni
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4Contratto estimatorio2 citazioni
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5DTF 78_II_4322 citazioni23/12/1952 · 2 citazioni
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61 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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ZMP 2017 Nr. 9: Schadenersatzpflicht des Vermieters wegen wahrheitswidriger Begründung einer Kündigung. Revision des Kündigungsschutzurteils als Voraussetzung für die Klage.0 citazioniMG160001· 16/01/2017 · 0 citazioni de
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0 citazioni16/12/2009 · 0 citazioni de
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Treuhandvertrag0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.