Fatti

La controversia riguarda il calcolo del danno subito dall'acquirente [H.] a seguito dell'inadempimento da parte del venditore [K.] dell'obbligo di consegnare una Ferrari F40. Il 23 luglio 1987, [K.] ha venduto la Ferrari F40 a [H.] per 520.000 franchi, ma non l'ha mai consegnata. Il 18 maggio 1989, [K.] ha ricevuto l'auto e l'ha rivenduta lo stesso giorno a suo fratello, che l'ha successivamente rivenduta a [Z.] sei giorni dopo per 600.000 franchi. [Z.] ha infine rivenduto l'auto nel luglio 1989 a un terzo per 700.000 franchi.

[H.] ha citato in giudizio [K.] per il pagamento di 980.000 franchi, rappresentanti la differenza tra il prezzo di rivendita di 700.000 franchi e il prezzo d'acquisto di 520.000 franchi, oltre agli interessi. Il tribunale cantonale ha accordato a [H.] un risarcimento danni di 138.259 franchi e 80 centesimi, corrispondente alla differenza tra il prezzo di rivendita di 700.000 franchi e il prezzo d'acquisto di 520.000 franchi, detratto l'importo di 41.740 franchi e 20 centesimi già rimborsato da K.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di [K.] e confermato la sentenza del tribunale cantonale. Ha ritenuto che il giudice potesse basarsi su criteri analoghi a quelli dell'articolo 191 capoversi 2 e 3 CO, anche nel caso di una vendita civile, per calcolare il danno subito dall'acquirente. Pertanto, il giudice può dedurre il prezzo contrattuale dal prezzo al quale l'acquirente avrebbe potuto rivendere la cosa, stimato secondo il corso ordinario delle cose, per analogia con l'articolo 42 capoverso 2 CO.

Nel caso di…