Fatti
[A.], un cittadino cinese, ha chiesto asilo in Svizzera il 29 settembre 2002. L'11 aprile 2006, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) lo ha ammesso provvisoriamente in qualità di rifugiato. [A.] ha lavorato in un ristorante dal 1° novembre 2005 al 31 marzo 2007. La cassa di compensazione GastroSocial ha respinto la sua domanda di assegni familiari per il periodo dal 1° novembre 2005 al 18 gennaio 2007, ma glieli ha accordati dal 19 gennaio al 31 marzo 2007. [A.] ha fatto ricorso contro questa decisione.Legge
Secondo l'art. 59 LAsi e l'art. 24 cpv. 1 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, le persone ammesse provvisoriamente in qualità di rifugiati devono essere trattate allo stesso modo dei cittadini svizzeri, in particolare per quanto riguarda gli assegni familiari. Sebbene il diritto agli assegni familiari abbia effetto solo a partire dal riconoscimento dello status di rifugiato da parte delle autorità, il Tribunale federale ritiene che l'art. 1 cpv. 5 della legge cantonale bernese sugli assegni familiari, che subordina il diritto agli assegni alla cittadinanza svizzera o a un…