Art. 59 LAsi
Effetti
Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo o che adempiono la qualità di rifugiato sono, riguardo a tutte le autorità federali e cantonali, considerate rifugiati ai sensi della presente legge e della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Espulsione di un cittadino cambogiano che beneficia dello statuto di rifugiato13 citazioni
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2Assegni familiari cantonali2 citazioni
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3Art. 2 cpv. 2 DRif0 citazioni
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4Nella versione della legge federale dell'8 ottobre 1948, RU 1949 I 225, pag. 229-230); art. 31 cpv. 1 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati0 citazioni
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5Privazione dell'autorità parentale su figli di nazionalità iraniana con statuto di rifugiati; art. 1, 2, 13 e 18 cpv. 2 della Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabil…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Espulsione8 citazioni
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Revoca del permesso di soggiorno per stabilimento4 citazioni
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Non proroga del permesso di soggiorno e espulsione4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.