Fatti
[A.] e [B.], cittadini etiopi, sono entrati in Svizzera nel 1995 e hanno presentato una domanda d'asilo. La loro prima domanda d'asilo è stata respinta nel 1996. A seguito di nuove denunce penali per soggiorno illegale in Svizzera, sono stati condannati nel 2004 e 2005. Durante il procedimento penale in corso, [A.] e [B.] hanno presentato una seconda domanda d'asilo nel 2006, che è stata accolta nel 2007, in quanto l'Ufficio federale per la migrazione ha riconosciuto motivi di fuga soggettivi successivi. Il Pubblico Ministero ha presentato ricorso contro l'assoluzione della prima istanza.Legge
Il Tribunale federale afferma che il soggiorno di persone a cui lo status di rifugiato è riconosciuto solo in una seconda procedura d'asilo a causa di motivi di fuga soggettivi successivi, è considerato retroattivamente legittimo. Ciò risulta da un'applicazione analogica dell'art. 31 cpv. 1 della Convenzione sui rifugiati, secondo il quale l'ingresso illegale e il soggiorno irregolare di un rifugiato sono giustificati se questi può addurre validi motivi per il suo ingresso.
Nel caso in esame, si deve presumere che il soggiorno dei…