Fatti
A. è arrivata in Svizzera nel 2008 ed ha ottenuto lo status di rifugiata con i suoi figli nel 2010. Suo figlio [D.], nato nel 2009, ha richiesto prestazioni dell'assicurazione invalidità nel 2010 e 2011, ma l'Ufficio cantonale AI del Vallese ha respinto tali richieste. [D.] ha presentato ricorso contro queste decisioni presso il Tribunale cantonale vallesano, che ha respinto il suo ricorso. [D.] ha quindi interposto un ricorso di diritto pubblico presso il Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 59 LAsi, un rifugiato ammesso provvisoriamente in Svizzera può avvalersi dell'art. 2 cpv. 2 ARéf. Pertanto, un rifugiato minorenne domiciliato e residente abitualmente in Svizzera ha diritto alle misure di riabilitazione dell'assicurazione invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, se è nato invalido in Svizzera o vi risiede ininterrottamente dalla nascita.
Tuttavia, il Tribunale federale ha precisato che il diritto alle prestazioni è applicabile solo a partire dalla data in cui lo status di rifugiato è stato riconosciuto, ovvero il 31 maggio 2010 nel caso di specie. Per il periodo precedente, le condizioni di cui all'art. 9 cpv. 3 LAI non…