Fatti

Il ricorrente, un cittadino turco, fu ammesso in Svizzera nel 1989 e ottenne l'asilo nel 1991. Nel 2000 si verificò una lite con la sua famiglia, durante la quale sparò più colpi di arma da fuoco contro i membri della sua famiglia e li ferì. Il ricorrente fu condannato per tentato omicidio volontario e altri reati a una pena detentiva di 5 anni e mezzo. La direzione della giustizia, della polizia e del militare del cantone di Basilea Campagna espulse il ricorrente dalla Svizzera nel 2003, decisione confermata dal consiglio di governo del cantone di Basilea Campagna nel 2004. Il tribunale cantonale di Basilea Campagna respinse il ricorso del ricorrente contro l'espulsione.

Il ricorrente presentò un ricorso al Tribunale federale e chiese l'annullamento della sentenza del tribunale cantonale e di astenersi dall'espulsione. Sostenne che l'espulsione violava il principio di non-refoulement, l'art. 3 CEDU e il divieto di tortura.

Legge

Il Tribunale federale esaminò se l'espulsione del ricorrente fosse ammissibile perché aveva messo in pericolo la sicurezza interna ed esterna della Svizzera o aveva gravemente violato l'ordine pubblico. Giunse alla conclusione che il ricorrente aveva gravemente violato l'ordine pubblico tentando di uccidere la moglie e il figlio.

Il Tribunale federale valutò la colpa del ricorrente come grave e rilevò un notevole interesse pubblico alla sicurezza per tenerlo lontano dalla Svizzera. Stabilì che gli interessi privati del ricorrente non prevalevano sugli interessi pubblici…