Fatti

In una procedura esecutiva cambiaria tra la Incoship SA e la Silesa Finanz AG, il presidente del tribunale distrettuale ha respinto l'opposizione proposta dal debitore. Su appello del debitore, il giudice del ricorso del Tribunale Cantonale di San Gallo ha annullato la decisione e accolto l'opposizione, a condizione che il debitore depositasse entro tre giorni un importo di CHF 178'750.-. Poiché il debitore ha depositato entro il termine solo 36 obbligazioni del valore nominale di CHF 180'000.- della Skilift Rietbad - Alp Friessen AG, che la banca non ha accettato come garanzia sufficiente, il giudice del ricorso ha revocato l'autorizzazione all'opposizione. Contro questa decisione, la Silesa Finanz AG ha presentato un ricorso di diritto pubblico.

Legge

Il Tribunale Federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che il deposito dell'importo del credito prescritto dall'art. 182 n. 4 LEF costituisce un pagamento anticipato e condizionato che libera il debitore. Pertanto, possono essere accettati solo titoli immediatamente realizzabili con un valore di mercato fisso, il che non era il caso delle obbligazioni depositate. Il giudice del…