Art. 184 LEF
Notificazione della decisione. Termine per agire in caso di deposito
1 La decisione sull’ammissibilità dell’opposizione è immediatamente notificata alle parti.
2 Ove l’opposizione sia stata ammessa soltanto contro deposito dell’ammontare contestato, il creditore è diffidato a promuovere entro dieci giorni l’azione di pagamento. Non ottemperando egli a tale diffida, il deposito viene restituito.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1- nel concedimento di un termine di alcuni giorni per fornire le garanzie di cui all'art. 182 num. 4 LEF, in quanto questo termine scada prima della decisione circa la conferma dell'opposizione (consid. 2).2 citazioni
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2Ricorso di diritto pubblico1 citazioni
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3Opposizione nell'esecuzione cambiaria; deposito della somma per cui si procede (art. 182 n. 4 LEF)0 citazioni
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Ultime sentenze del TF
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