Fatti
Il Sig. [M.] si è iscritto alla disoccupazione il 15 gennaio 2010. Con decisione del 16 giugno 2011, confermata in opposizione il 9 settembre 2011, l'Ufficio cantonale del lavoro (OCE) ha sanzionato il Sig. [M.] per "assenza" di ricerche di lavoro durante il mese di maggio 2011 e ha pronunciato una sospensione del diritto all'indennità di cinque giorni. Il Sig. [M.] ha presentato ricorso contro questa decisione presso la Corte di giustizia del Cantone di Ginevra, che ha parzialmente accolto il ricorso riducendo la sospensione a un giorno. L'OCE ha quindi interposto un ricorso di diritto pubblico contro questa sentenza.Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che la nuova versione dell'art. 26 cpv. 2 OADI, che non prevede più la concessione di un termine supplementare per la presentazione delle prove di ricerca di lavoro, non è contraria alla legge. Infatti, la sospensione del diritto all'indennità è soggetta esclusivamente alle disposizioni specifiche dell'assicurazione contro la disoccupazione, in particolare l'art. 30 LADI, e non all'art. 43 cpv. 3 LPGA.
Pertanto, salvo giustificato motivo, una sospensione del…