Fatti

G., cittadino turco, ha richiesto la naturalizzazione agevolata in Svizzera dopo aver sposato B., cittadina svizzera. Sebbene sposato con B. al momento della procedura di naturalizzazione, il tribunale ha constatato che il matrimonio era puramente fittizio e che G. non aveva la reale volontà di mantenere una comunità coniugale con B. Poco dopo l'ottenimento della cittadinanza svizzera, il matrimonio è stato sciolto. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha quindi annullato la naturalizzazione agevolata di G. in quanto ottenuta in modo fraudolento.

Legge

Secondo la giurisprudenza del DTF, la condizione della comunità coniugale ai sensi dell'art. 27 LDDS non si limita al solo fatto formale del matrimonio, ma richiede l'esistenza di una vera e propria comunità di vita. Questa comunità può essere riconosciuta solo se la volontà comune dei coniugi di mantenere un'unione stabile è intatta. Il fatto che la procedura di divorzio sia stata avviata poco dopo la naturalizzazione può essere un indizio della mancanza di volontà dei coniugi di preservare la loro comunità di vita.

Nel caso di specie, gli elementi del fascicolo di divorzio hanno permesso di constatare che G. non aveva la reale volontà di mantenere una comunità coniugale con B. al momento determinante, ovvero…