Fatti

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di B.X. contro la decisione del Tribunale amministrativo dell'11 marzo 2010. B.X. chiedeva una riduzione dello 0,813% della sua quota di imposta cantonale, corrispondente alla quota degli stipendi dei pastori nelle spese totali del cantone. Questa richiesta è stata respinta dalle autorità cantonali.

Legge

Secondo la giurisprudenza, l'art. 49 cpv. 6 dell'abrogata Costituzione federale, che garantiva che nessuno fosse tenuto a pagare imposte specificamente destinate alle spese di culto di una comunità religiosa alla quale non apparteneva, si applicava solo alle imposte ecclesiastiche vere e proprie. Tuttavia, non si applicava alle imposte generali con le quali i cantoni finanziano le spese delle Chiese riconosciute di diritto pubblico.

Sebbene l'art. 49 cpv. 6 dell'abrogata Costituzione federale non sia stato ripreso nella nuova Costituzione, la giurisprudenza relativa a questa disposizione rimane applicabile. I contributi a fini religiosi devono ora essere esaminati secondo i criteri generali della libertà di coscienza e di credo.

A causa del carattere…