Fatti

[B.], cittadina romena, ha sposato A., cittadino svizzero, nel 1992 ed ha ottenuto un permesso di soggiorno. Nel 1995, l'Ufficio cantonale di controllo della popolazione e della polizia degli stranieri del Canton Vaud ha rifiutato di rinnovare i permessi di soggiorno di [B.] e di sua figlia, ritenendo che il matrimonio fosse fittizio. Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso di [B.], ritenendo che il matrimonio esistesse solo formalmente. [B.] ha quindi presentato ricorso al DTF.

Legge

Il DTF accoglie il ricorso e rinvia la causa al Tribunale amministrativo per un supplemento di istruttoria e una nuova decisione. Esso ritiene che gli indizi di matrimonio fittizio rilevati non siano sufficienti di per sé a concludere per un abuso di diritto. Sebbene alcuni elementi lascino pensare che il matrimonio sia mantenuto solo per ragioni estranee alla vita coniugale, tali elementi non sono sufficientemente accertati per ritenere l'abuso di diritto. Il DTF rileva che lo stato di fatto della decisione impugnata è manifestamente incompleto e non consente di risolvere le…