Fatti
La controversia riguarda la questione del fatto che l'ufficio AI ha omesso di coinvolgere la fondazione collettiva come istituzione di previdenza LPP nella procedura AI che ha portato all'assegnazione di una rendita il 5 marzo 2003. Secondo i principi generali applicabili in materia di diritto transitorio e di fatti determinanti nel tempo, si applicano le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Sotto il regime del diritto precedente, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva deciso che l'ufficio AI è tenuto a notificare d'ufficio una decisione di concessione della rendita a tutte le istituzioni di previdenza interessate. L'istituzione di previdenza LPP ha un diritto di ricorso autonomo nella procedura secondo la LAI. Se le istituzioni di previdenza presumibilmente debitrici non sono coinvolte, la determinazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione invalidità non è vincolante per il diritto della previdenza professionale.
Legge
Sotto il regime della LPGA, bisogna esaminare se le istituzioni di previdenza che si riferiscono espressamente o implicitamente alla stessa nozione di invalidità dell'assicurazione invalidità rimangono legate alla valutazione dell'invalidità da parte dell'ufficio AI, purché non sia manifestamente insostenibile. Inoltre, bisogna determinare se le istituzioni di previdenza LPP hanno la possibilità di esercitare "le stesse vie di diritto della persona assicurata" ai sensi dell'art. 49 cpv. 4 LPGA.
A differenza del rapporto tra l'assicurazione invalidità e l'assicurazione infortuni, il legame delle istituzioni di previdenza professionale alla valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione invalidità è espressamente sancito negli art. 23 ss LPP. Ciò significa che le istituzioni di previdenza hanno il diritto di fare opposizione contro la decisione o di ricorrere contro la decisione su opposizione dell'ufficio AI riguardo al diritto alla rendita o al grado di invalidità. Allo stesso modo, l'istituzione di previdenza LPP ha il diritto di presentare un…